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Prodotti della pesca

Obblighi di registrazione per ristoratori, dettaglianti e grossisti

Riteniamo opportuno rammentare alcuni obblighi a carico, in particolare, di ristoratori, dettaglianti e grossisti che trattino prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

1) Il reg. 1224/2009, all'art. 59, par. 2, stabilisce che "l'acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita da un peschereccio è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita".
Tale obbligo è stato attuato in Italia con il decreto ministeriale 10 novembre 2011.

In particolare l'art. 5, comma 2, del decreto, stabilisce che "gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita sono tenuti a registrarsi tramite il portale www.politicheagricole.gov.it".
Il successivo decreto direttoriale n. 155, del 28 dicembre 2011, all'allegato A, ha dettato le procedure e le modalità di registrazione per gli operatori.

In seguito, l'argomento è stato affrontato nella circolare del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, n. 25798 del 12 dicembre 2014 che, al punto 4.1, rimanda, ai fini della registrazione, al sito www.controllopesca.politicheagricole.it (raggiungibile dal portale del Ministero).

Ricordiamo in proposito che, come specificato anche nella sezione "Domande e risposte" presente su tale sito, l'obbligo di registrazione e compilazione dei documenti richiesti dalla normativa riguarda, oltre ai dettaglianti, anche ristoratori e grossisti che acquistano i prodotti direttamente dal peschereccio, mentre sono esonerati dall'obbligo di registrazione gli acquirenti di prodotti di peso non superiore a 30kg "che non vengono successivamente immessi sul mercato, ma che sono esclusivamente destinati al consumo privato" (cfr. circolare, punto 4.1).

Inoltre, come spiegato in maniera dettagliata nella circolare, in quanto acquirenti registrati, i suddetti operatori sono tenuti a una serie di adempimenti ulteriori rispetto al solo obbligo di registrazione.

In particolare essi devono:
• provvedere a pesare il prodotto;
• compilare e trasmettere una nota di vendita (v. oltre);
• compilare e conservare per tre anni un registro con i dati indicati all'art. 70, par. 1, del reg. (UE) 404/2011 (a tal fine sarà possibile utilizzare i dati forniti nella compilazione della nota di vendita).

Il D.M. 10 novembre 2011 distingue gli acquirenti registrati che hanno un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000€ da quelli che hanno un fatturato inferiore a tale cifra.
I primi devono compilare la nota di vendita (in conformità al modello di cui all'allegato C al decreto direttoriale) e trasmettere le relative informazioni entro le 24 ore dal completamento della prima vendita tramite l'apposita sezione del portale del Ministero.

I secondi, se non optano per la trasmissione elettronica entro le 24 ore, possono scegliere di trasmettere le note di vendita entro 48 ore dalla prima vendita mediante presentazione in formato cartaceo alle Autorità marittime competenti per il luogo di sbarco (cfr. D.M. 10/11/2011, art. 7, e D.D. 28/12/2011, art 6).

2) Gli operatori che trattano tonno rosso, sono tenuti a registrarsi al portale web predisposto dall'ICCAT, come indicato nella nostra Com. n. 5 del 12 gennaio 2017, in cui sono descritti l'obbligo di registrazione e le modalità secondo le quali deve essere assicurata la tracciabilità del prodotto nelle diverse fasi della filiera.
3) Nella nota da ultimo citata vengono richiamate alcune delle sanzioni previste dal D.Lgs. 4/2012, che tuttavia sono descritte in maggiore dettaglio nella Com. n. 25 del 4 agosto 2016.

È opportuno prenderne visione anche in ragione del particolare rilievo di alcune di esse.
In particolare, tra le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal decreto, è stabilita, in aggiunta alla pena principale, la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente (art. 9, par. 1, lett. d).
Inoltre, è prevista la sospensione dell'esercizio da cinque a dieci giorni anche per taluni illeciti amministrativi che riguardano esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione (art. 11, comma 5).

Al fine di evitare possibili contestazioni, anche a seguito dell'intensa attività di controllo che sarà presumibilmente avviata con l'entrata in vigore, il prossimo 9 maggio, del D.Lgs. 231/2017 in materia di etichettatura degli alimenti, nel portare a conoscenza degli operatori interessati delle norme in questione, si invitano tutti gli operatori tenuti al rispetto delle sopraindicate disposizioni e provvedere all’adeguamento.

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