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CONAI istruzioni operative

In questo periodo il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha trasmesso a molte aziende del terziario dei messaggi di posta elettronica certificata in cui rammenta alcuni obblighi e procedure, senza tuttavia risultare sempre perfettamente comprensibile nei contenuti.
Detto che il CONAI ha la funzione di stabilire un contributo ambientale sugli imballaggi, come forma di finanziamento per ripartire, tra Produttori e Utilizzatori, i costi per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata e per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, vediamo gli aspetti che più riguardano le categorie da noi rappresentate.

Ricordiamo innanzitutto che è obbligatorio per ogni utilizzatore di imballaggi l’iscrizione al CONAI e, dato che tutte le aziende fanno uso in qualche modo di vari tipi di imballaggi, nessun operatore economico può dirsi esente da questo adempimento (che sussiste dal 1998).
Il costo di adesione “una tantum” è di 5,16 € + una quota variabile se si superano 500 mila euro di ricavi delle vendite.
L’iscrizione va effettuata compilando l’apposito modulo di adesione da spedire al CONAI via Pec, raccomandata AR o via fax, allegando copia della ricevuta del versamento.
Le imprese iscritte al CONAI devono indicare nelle fatture emesse la dicitura “Contributo Conai assolto”.

Obblighi per gli importatori
Oltre all’obbligo di iscrizione, i commercianti e distributori che importano merce imballata e/o imballaggi vuoti (alimentare o non alimentare) e, quindi, ricevono fatture di acquisto da un fornitore estero (UE ed EXTRA UE) devono anche trasmettere periodicamente al CONAI una dichiarazione su apposito modello online “mod. 6.2 import” e successivamente, se dovuto, versare il contributo CONAI, solo dietro presentazione di fattura da parte del Consorzio.
La periodicità di presentazione del mod. 6.2 import è annuale, trimestrale o mensile, in funzione dei quantitativi di merce imballata importati ed immessi sul mercato e del valore del contributo risultante dalla procedura “semplificata” od “ordinaria” utilizzata per il calcolo del contributo medesimo.
Ricordiamo che dal 2014 è obbligatoria la modalità di invio on line direttamente all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org, previa registrazione.

Sanzioni
La competenza dei controlli sulla mancata adesione a CONAI e ai Consorzi di Filiera e dell’eventuale riscossione della sanzione amministrativa spetta alla Provincia di Trento. In base all’articolo 261 del Codice Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) i produttori e gli utilizzatori che non adempiono agli obblighi di adesione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 60.000 €.

Per info contattare Confcommercio Pesaro e Urbino: Marco Arzeni m.arzeni@ascompesaro.it

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