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Dichiarazioni giacenza vini 2018/2019 - Circolare AGEA

Il 30 luglio u.s. l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ha emanato la circolare prot. n. 63427, recante "Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza", relativa alle giacenze di vino per la campagna 2018/2019.

L'11 dicembre 2017 sono stati emanati i due regolamenti (UE) 2018/273 e 2018/274 che, tra l'altro, hanno abrogato il reg. (CE) 436/2009, sostituendo la disciplina relativa alla dichiarazione obbligatoria delle giacenze di vino.
La circolare AGEA del 2018 recava quindi diverse novità rispetto alle precedenti.

La nuova circolare interviene operando alcune semplificazioni e razionalizzazioni, particolarmente per quanto riguarda i metodi di accesso al portale del SIAN, che ora prevedono solo la CNS e l'assegnazione di username e password da parte dello stesso SIAN.

La dichiarazione annuale 2018/2019 si riferisce alle giacenze di vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati detenute da tutte le persone fisiche, giuridiche, o dalle associazioni di dette persone, così come stabilito dall'art. 32 del reg. (UE) 2018/273, alla mezzanotte del 31 luglio u.s.

La circolare dell'AGEA contiene l'indicazione dei soggetti esonerati dalla presentazione della predetta dichiarazione.
Si tratta di:
1. consumatori privati;
2. rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, così come definiti al punto 3, ultimo pallino, della circolare.
Questo specifica che costituiscono "piccoli quantitativi", ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015, le vendite: "a) di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri; b) di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi".
3. rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

La dichiarazione deve essere presentata all'AGEA entro il termine ultimo di martedì 10 settembre 2019.
La presentazione della dichiarazione oltre tale termine comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa per ritardata presentazione nonché delle ulteriori sanzioni di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 2018/273 e all'articolo 64, par. 4, lett. d), del reg. (UE) 1306/2013 ("mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno oppure ad un'altra misura in questione o del diritto di beneficiarne").

In particolare, per determinare la sanzione amministrativa di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 2018/273, si applicano le sanzioni di cui all'art. 78, commi 1 e 3, della L. 238/2016 (Testo unico del vino). A tali sanzioni si applica l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 85 della medesima legge.

Si ricorda che, a partire dalle dichiarazioni 2012/2013, non è più possibile la trasmissione della dichiarazione ad AGEA a mezzo raccomandata o la sua consegna a mano su supporto cartaceo.
L'unica modalità di trasmissione ammessa è quella telematica.
Per semplificare gli adempimenti a carico delle aziende viticole, è stata introdotta la possibilità di predisporre la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico disciplinato dal D.M. 20 marzo 2015, n. 293.

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione, insieme al fac-simile del modello di dichiarazione, dovrebbero essere rese disponibili sul portale AGEA (sito internet www.sian.it – cliccando su "Utilità" / "Download" / "Manuali", alla voce "Download Documentazione"); al momento, il testo della circolare è invece disponibile all'indirizzo https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/6984205.PDF

Modalità di presentazione

Per i dichiaranti che si avvalgono dell'assistenza dei CAA (Centri di Assistenza Agricola) la presentazione della domanda può essere effettuata presso uno dei centri. L'operatore del CAA supporterà il dichiarante nella compilazione della comunicazione telematica utilizzando gli specifici servizi esposti nell'area riservata nel portale SIAN.
Gli utenti che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA, possono invece presentare la dichiarazione direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale può avvenire mediante:
1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
2. Credenziali di autenticazione (nome utente e password) assegnati dal SIAN.

È necessario applicare la seguente procedura.
Innanzitutto bisogna completare il processo di iscrizione accessibile dal link "Servizi online" presente sul portale AGEA (www.agea.gov.it). L'iscrizione abilita gli utenti a svolgere i procedimenti amministrativi relativi ai settori per i quali si registrano. In questo caso, l'utente dovrà selezionare il settore "Dichiarazione di giacenza vino".

Verrà richiesto l'inserimento di alcuni dati, che dovranno obbligatoriamente corrispondere a quelli registrati presso l'Anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze, con i quali verranno confrontati.
Successivamente l'utente riceverà al proprio indirizzo e-mail un link mediante il quale potrà inserire la documentazione richiesta dall'Amministrazione (copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, tesserino sanitario o certificato di attribuzione della partita IVA), con l'obbligo di inviare quanto richiesto esclusivamente in formato PDF.
Dopodiché l'utente riceverà un numero progressivo che potrà utilizzare per ottenere informazioni sullo stato di avanzamento della richiesta.
Al termine della fase di iscrizione il sistema rilascerà un PIN, che verrà trasmesso per posta ordinaria all'indirizzo che risulta presso l'Anagrafe tributaria, da utilizzare per il successivo procedimento di registrazione (attivabile sempre dal portale AGEA).

A tal fine, tramite il modulo di registrazione, dovranno essere inseriti i seguenti dati:
1. codice fiscale;
2. indirizzo di posta elettronica;
3. eventuale numero di cellulare;
4. codice PIN ricevuto all'iscrizione;
5. autorizzazione all'accesso dei dati personali.

Al termine del procedimento l'utente riceverà una e-mail con le credenziali e le istruzioni per l'autenticazione.
A questo punto, tramite le credenziali di accesso al portale, l'utente potrà accedere alla compilazione della dichiarazione di giacenza usando i servizi esposti nell'area riservata del portale SIAN.
La dichiarazione potrà essere stampata e infine si avrà accesso alla fase finale di rilascio del documento, con l'attribuzione del numero di protocollo AGEA e relativa data di presentazione.

La circolare precisa che l'accesso all'applicazione per la Compilazione della Dichiarazione di Giacenza deve essere effettuato partendo dal portale Sian (sian.it) per passare poi al link "AGEA" (nella sezione "Organismi pagatori"), e che non si deve effettuare l'accesso diretto all'area riservata del Sian perché, tramite tale percorso, l'applicazione per la Compilazione della Dichiarazione di Giacenza non è disponibile.

Per gli operatori che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi) la procedura è leggermente diversa.

In particolare, gli utenti devono munirsi di un certificato digitale di autenticazione e di un certificato di firma digitale ad opera dei soggetti presenti in un apposito elenco pubblico, mentre ulteriori differenze riguardano le procedure di iscrizione, registrazione e la fase di rilascio del documento, ben evidenziate nella circolare dell'AGEA.

A partire dalla campagna 2015, in aggiunta alla modalità standard di presentazione della dichiarazione, che prevede la firma autografa sul modello cartaceo della stessa, è inoltre prevista la possibilità di ricorrere alla firma elettronica.
Gli utenti registrati presso il Sian potranno ottenere un codice OTP (One Time Password) che verrà trasmesso sul loro cellulare mediante SMS; il codice resterà valido per un periodo di tempo limitato, durante il quale dovrà essere inserito per convalidare il rilascio della domanda.

Alla fine della procedura verrà fornita all'utente una distinta di ricezione che, insieme alla stampa della dichiarazione definitiva sottoscritta, dovrà essere conservata per un periodo di almeno cinque anni.
La circolare sottolinea che solo dopo la fase di rilascio del documento la dichiarazione si intende effettivamente presentata. La sola stampa definitiva della domanda non è infatti sufficiente a tal fine.
La circolare prevede, inoltre, la possibilità di adempiere all'obbligo della dichiarazione di giacenza utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di cantina.

Si tratta in ogni caso di una facoltà: l'azienda vitivinicola può predisporre le giacenze al 31 luglio a partire dai saldi contabili presenti nel registro telematico o continuare a usare le modalità ordinarie di compilazione.
Nel primo caso, deve essere fatta una dichiarazione per ciascuno stabilimento dotato di codice ICQRF.
Prima di predisporre la dichiarazione (che, una volta predisposta, non è più modificabile) è obbligatorio procedere alla chiusura della campagna vitivinicola tramite l'apposita funzione presente nel registro.
La circolare precisa quali sono i soggetti abilitati alla predisposizione e firma della dichiarazione da registro nonché la procedura operativa da seguire in modalità online o web-service.

Precisazioni

La circolare fornisce, infine, alcune precisazioni in ordine al contenuto della dichiarazione. In particolare:
a. le quantità debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio di ogni anno.
b. le quantità riferite ai vini assunti in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini a Denominazione di Origine vanno incluse nel modello di dichiarazione di giacenza nelle caselle pertinenti ai vini DOP medesimi. Tale indicazione dovrà essere osservata anche qualora il competente Organismo di controllo non abbia provveduto alla certificazione di tali vini alle ore 24.00 del 31 luglio.
c. devono essere indicate anche le quantità di vini DOP che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto.
d. i vini detenuti da terzi di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all'impresa che effettua la relativa prestazione di servizio devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest'ultima.
e. nel caso di "depositi all'ingrosso" di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell'impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata, di norma, a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico, salvo nei casi particolari indicati dalla circolare.
f. i vini detenuti da coloro che svolgono l'attività di "magazzino all'ingrosso", devono essere indicati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell'impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico.
g. va presentata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza. Per le aziende che scelgono di utilizzare i dati presenti nei registri telematici di cantina, va presentata una dichiarazione per ciascuno stabilimento o deposito ubicati nello stesso comune.

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