
Il d.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, ha apportato modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Senza alcuna pretesa di completezza e rimandando, per una più approfondita analisi relativa ad ogni singola tipologia, al proprio referente aziendale, si elencano di seguito le principali modifiche:
1.È stato eliminato il divieto, da parte del medico competente, di visitepreventive in fase preassuntiva, ma il datore di lavoro può far effettuare tali visite anche da medici del Dipartimento di Prevenzione delle ASL;
2. Il datore di lavoro deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenzepreviste dal programma di sorveglianza sanitaria, stilato dal medico competente;
3. È stata resa obbligatoria la visita medicaprecedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, per verificare che il lavoratore continui ad essere idoneo alla propria mansione;
4. È previsto che entro il 31 dicembre 2009, con Accordo Stato/Regioni vengano rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza;
5. In caso di cessazionedel rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve comunicaretempestivamente tale avvenimento, al medico competente;
6. Previa intesa con il datore di lavoro delegante è stata prevista la possibilità per il delegato, di sub-delegare funzioni “specifiche” ad altri soggetti;
7. Il documento di valutazione di rischi, che può essere redatto anche su supporto informatico, deve essere consultato dal rappresentante dei lavoratori, esclusivamente in azienda;
8. Il datore di lavoro deve comunicare il nominativo del rappresentante dei lavoratori non più ogni anno ma solo all’atto della sua designazione/elezione; pertanto coloro che abbiano già effettuata tale comunicazione non devo farne altre, mentre coloro che non vi avessero provveduto dovranno farlo con le modalità indicate dall’INAIL nel proprio sito
9. Il datore di lavoro deve concordare con il medico competenteil luogo di custodia delle cartelle sanitariee custodirne gli originali, salvo termini più lunghi previsti da norme speciali, per almeno dieci anni;
10. Il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) deve essereredattoora, non solo in caso affidamento di lavori, ma anche di servizi e forniture però può essere omessoper i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture, nonché qualora i lavori, i servizi o le forniture non siano di durata superiore ai due giorni sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari elencati nell’allegato XI; si prevede però che esso debba essere adeguatoin funzione dell’evoluzionedi lavori servizi o forniture; si prevede infine che tale documento non debba essere redatto nel caso in cui l’azienda non abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro; è stato chiarito infine che i costi da indicare nel contratto sono quelli relativi alle sole misure adottate per eliminare o ridurre le interferenze e non a tutti i costi per la sicurezza;
11. La valutazione dello stress lavoro-correlato è stato prorogatofino al momento in cui la Commissione Consultiva permanente non avrà indicato le metodologie di effettuazione, o in carenza di tali indicazioni, al massimo fino al 1° agosto 2010
12. >Il documento di valutazione dei rischidovrà essere rielaborato nel termine di trenta giorni in occasione di modifichedel processo produttivo o della organizzazione del lavoro significativeper la salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativio quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
13. È stata sanzionatala mancataformazioneed il relativo aggiornamento, non solo dei preposti, ma anche dei dirigenti. |