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Dal 3 maggio le domande di accesso ai sostegni per il commercio al dettaglio

Scattano il 3 maggio, alle 12, i termini per presentare domanda di accesso ai sostegni per il commercio al
dettaglio. La finestra si chiuderà alla stessa ora del 24 maggio. Lo prevede un decreto della Direzione generale
incentivi del ministero dello Sviluppo economico che fissa anche modalità di trasmissione delle domande e di concessione delle agevolazioni previste dal decreto 4/2022 (Sostegni ter).
A disposizione ci sono 200 milioni del «Fondo per il rilancio delle attività economiche» e gli aiuti verranno concessi in forma di contributo a fondo perduto nell’ambito di un ampio ventaglio di settori, identificati con 15 Codici Ateco.
Il requisito di base per accedere all’agevolazione è presentare un volume di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2
milioni e una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
L’ammontare del contributo è differenziato in tre fasce, commisurate ad una percentuale variabile pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. La fascia più generosa prevede il 60% della perdita per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400 mila euro; si scende al 50% della perdita per ricavi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro ed infine 40 % della perdita per ricavi superiori a 1 milione e fino a 2 milioni.
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione. Niente «click
day» insomma. Se le risorse non risulteranno sufficienti in rapporto alle domande ammissibili, il ministero dello
Sviluppo ridurrà in modo proporzionale il contributo, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi. L’importo del
ristoro può essere ridotto anche per garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti nei limiti del Quadro temporaneo.
Ogni impresa potrà presentare un’unica domanda ed esclusivamente online attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito del ministero guidato da Giancarlo Giorgetti (www.mise.gov.it). L’accesso sarà possibile solo, tramite la Carta nazionale dei servizi, ai soggetti rappresentanti legali. Alla data di presentazione della domanda, l’azienda deve avere sede legale o operativa nel territorio italiano, risultare regolarmente costituita, iscritta e “attiva” nel registro delle imprese, non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 e non essere destinatarie di sanzioni interdittive. Nel caso in cui l’impresa, sulla base delle informazioni del Registro delle imprese, non risulterà in possesso dei requisiti la procedura informatica non consentirà il completamento della domanda.
Oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, bisognerà dichiarare il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dal Quadro temporaneo, considerando anche l’importo del contributo richiesto; l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021; l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021; l’importo del contributo richiesto; l’Iban relativo al conto corrente intestato al richiedente. Il calcolo dei ricavi medi mensili va effettuato l'importo complessivo dei ricavi sia del 2021 sia del 2019 per il numero dei mesi in cui la partita Iva in quei periodi.
Questi i 15 Codici Ateco che identificano i settori ammessi: (47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e
47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99).

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