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Comunicazione annuale tartufi commercializzati anno 2018

L.R. 3 aprile 2013 n.5

Per opportuna conoscenza si ricorda che secondo quanto previsto dall’art.1 comma 109 della legge n.311/2004 e dalla legge regionale n.5/2013 nonché dall’art. 11 punto 2 della DGR 61/2015:


2.<font color='#0088cc'> Le imprese attive nei settori del commercio e della trasformazione dei tartufi hanno l’obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità di prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base di risultanze contabili.

La comunicazione dei dati di cui sopra è effettuata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento secondo il modello 1c) allegato al presente atto.

Il modello 1c) viene messo a disposizione in formato foglio di calcolo sul sito:

• http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Tartufi#Normativa.- DGR n. 61 del 09/02/2015 - Allegato 1c) - Comunicazione annuale prodotto commercializzato - art.19 L.R. 5/2013
La struttura delegata ad acquisire i dati di cui al precedente comma è il Servizio Politiche Agroalimentari della Giunta regionale.

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