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Aggiornamento degli indirizzi PEC invalidi o non univoci

Si ribadisce che ogni impresa deve essere in possesso di un indirizzo PEC che risponda alle seguenti caratteristiche previste dalla normativa in vigore:
● essere nella titolarità esclusiva dell’impresa;
● essere univoco (pertanto non può essere condiviso con altro soggetto, impresa o
professionista)
● essere attivo al momento dell’iscrizione nel registro imprese e rimanere attivo per
tutta la vita dell’impresa.

Si invita pertanto a verificare la sussistenza dei predetti requisiti e, se del caso, ad effettuare le modifiche necessarie mediante comunicazione unica, sottoscritta con firma digitale, da inviare al registro delle imprese in esenzione di bolli e diritti.

Nelle prossime settimane sarà elaborato un elenco delle PEC che non rispettano uno o più dei requisiti sopra elencati e l’ufficio notificherà alle imprese ivi contenute (con le modalità massive previste dall’art. 8 della legge n. 241/1990) mediante affissione all’albo “on line”, l’avvio del procedimento di cui all’art. 2190 del codice civile.

L’obbligo di disporre di un indirizzo PEC valido ed univoco risultante dal registro delle imprese è ancor più importante in relazione alla recente entrata in vigore dell’art. 14 del d. l.vo n. 159/2015 il quale prevede che dal 1° giugno 2016 la notifica degli atti di riscossione nei riguardi delle imprese individuali e delle imprese costituite in forma societaria (come anche nei riguardi di professionisti iscritti in albi e elenchi) deve avvenire esclusivamente tramite la posta elettronica certificata.

Di conseguenza dallo scorso 1° giugno 2016 la notifica della cartella di pagamento (denominata “atto” nell’art. 14) viene eseguita all’indirizzo PEC risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica (INI¬PEC) tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico il quale viene alimentato, con modalità automatizzate, con gli indirizzi PEC delle imprese iscritti nel registro.

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