Il decreto crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58 ha reintrodotto l’obbligo di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici a carico degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini (ex licenza UTIF), obbligo che era stato soppresso dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 in un'ottica di semplificazione.
L'obbligo di denuncia fiscale è stato quindi reintrodotto, a decorrere dal 30 giugno 2019, per tutte le attività che hanno usufruito dell'esonero.
Ricordiamo inoltre che la denuncia, da indirizzare all'Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, ha validità permanente.
Pertanto, riteniamo che le aziende che avevano effettuato la denuncia prima della soppressione dell’obbligo non debbano presentare una nuova denuncia, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.
Ricordiamo che per tali attività, a decorrere dall’anno 1999 è stato comunque soppresso il diritto annuale di licenza.
LICENZA ALCOLICI – UTF
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