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Legge Regionale sul pane

A pochi giorni dal grido di allarme lanciato da Assipan-Confcommercio e Assopanificatori con cui si è evidenziata la drastica diminuzione del consumo di pane in Italia, la Regione Marche ha emanato la legge regionale 27 giugno 2019 n. 37 “Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione” (BUR del 4 luglio 2019).

“Un provvedimento atteso da anni – è il commento del Presidente provinciale Assipan Marcello Angelini – che fa seguito ad un recente regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico dello scorso ottobre con cui si è cercato di fare chiarezza nel mondo della panificazione per contrastare tutti quelle situazioni irregolari che si sono create in questo buco legislativo e che hanno consentito di “svendere” alla importazione di pane precotto o surgelato una grande prerogativa nazionale come il pane artigianale”.
Nella nostra provincia sono circa 120 le imprese di panificazione – un numero in costante diminuzione vuoi appunto per il calo dei consumi, vuoi per la particolare tipologia del mestiere – che con il provvedimento regionale sperano di avere una maggiore salvaguardia della propria professione.
“Con la nuova legge regionale – conferma il Segretario Assipan Confcommercio Marco Arzeni – si intende disciplinare la produzione e la vendita del pane, ed allo stesso tempo si punta a valorizzare il prodotto di qualità e la filiera locale. In sede di prima stesura come Assipan avevamo avanzato alcune osservazioni che opportunamente sono state recepite nell’elaborato definitivo dando maggiore concretezza e valenza alla proposta di legge. Certo è che ci vorrà del tempo per “insegnare” di nuovo ai consumatori le differenze tra un buon pane artigianale ed uno comprato al supermercato appena cotto ma non certo “fresco” nella sua preparazione”.

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Tutela del prodotto e della filiera locale. Maggiori garanzie per i produttori e per i consumatori.
E’ stata pubblicata sul B.U.R. regionale del 04 luglio corrente, la legge n.17 del 27 giugno 2019 “Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione”.
Il percorso di approvazione della legge regionale è stato attentamente seguito dalla scrivente Assipan-Confcommercio che, particolarmente in sede di prima stesura, ha contestato alcuni passaggi che secondo noi potevano creare confusione e fraintendimenti. Considerato che le nostre osservazioni sono state in buona parte accolte riteniamo la nuova legge regionale un significativo passo in avanti nel tentativo di disciplinare la produzione e la vendita del pane cercando per altro di valorizzare il prodotto di qualità e la filiera locale.

Nello specifico nella legge regionale viene dettata una definizione precisa di pane fresco, di pane conservato e congelato e di panificio; viene data spiegazione delle modalità inerenti l’esercizio delle attività di produzione e di vendita (diverse a seconda che si tratti di pane fresco o conservato); è individuato un responsabile dell’attività produttiva mentre è rimandata alla Giunta regionale la stesura delle linee guida per la formazione professionale e l’aggiornamento degli operatori del settore al fine della trasmissione delle tradizioni e delle conoscenze del mestiere del panificatore; è perseguita la valorizzazione delle filiere locali, anche attraverso l’utilizzo di materie prime a Km0; sono stabilite precise sanzioni amministrative pecuniarie in violazione delle disposizioni.

Le Imprese di panificazione entro 180 giorni dovranno comunicare al SUAP competente il nominativo del responsabile dell’attività (titolare, collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente) ai fini dell’annotazione nel Registro Imprese.

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ESTRATTO L.R. 17

1. È vietato utilizzare la denominazione di pane fresco, anche accompagnata da integrazioni o specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano da quelli indicati dalla normativa statale vigente.
2. Il pane conservato è posto in vendita confezionato, in scaffali separati dal pane fresco e contrassegnati dalla relativa dicitura ben visibile, seguita dall’indicazione dello stato e del metodo di conservazione utilizzato, del luogo di origine o di provenienza dell'impasto e del prodotto, della data di produzione, della ragione sociale del produttore, nonché delle eventuali modalità di conservazione e consumo.
6. L'impresa che provvede alla lievitazione, alla cottura o completamento di cottura ovvero alla sola cottura o completamento di cottura del prodotto di cui al comma 5, è tenuta ad esporre in modo visibile nei propri locali l'avviso che la stessa provvede esclusivamente alle fasi suddette. Il prodotto ottenuto è posto in vendita in scaffali separati dal pane fresco ed eventualmente coincidenti con quelli dedicati al pane conservato, contrassegnati dalla dicitura "pane ottenuto da cottura di impasti" che riporta altresì lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il luogo di origine o di provenienza dell'impasto e del prodotto, la data di produzione e la ragione sociale del produttore.
7. Al processo di completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato e non, si applicano le disposizioni statali vigenti. Nel caso di prodotto surgelato, l'etichetta dovrà riportare anche le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati.


Per ogni info potete contattare questa Segreteria: 0721.698261 m.arzeni@ascompesaro.it

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