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Comunicazione annuale tartufi commercializzati - L.R. 3 aprile 2013 n.5 -

Per opportuna conoscenza si ricorda che secondo quanto previsto dall’art.1 comma 9 della legge n.311/2004 e dalla legge regionale n.5/2013 nonché dall’art. 11 punto 2 della DGR 61/2015:

Le imprese attive nei settori del commercio e della trasformazione dei tartufi hanno l’obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità di prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base di risultanze contabili.

La comunicazione dei dati di cui sopra è effettuata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento secondo il modello 1c) allegato al presente atto.
Il modello 1c) viene messo a disposizione in formato foglio di calcolo sul sito:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Funghi-Epigei#Normativa.- Allegato 1c) - Comunicazione annuale prodotto commercializzato - art.19 L.R. 5/2013

La struttura delegata ad acquisire i dati di cui al precedente comma è il Servizio Ambiente e Agricoltura della Giunta regionale.

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